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Regesto

Art. 132 cpv. 2 OG (nella versione in vigore dal 1° luglio 2006), art. 104 lett. a, art. 105 cpv. 2 OG: Cognizione del Tribunale federale delle assicurazioni in caso di valutazione dell'invaliditā.
Potere di esame del Tribunale federale delle assicurazioni secondo la nuova regolamentazione in materia di cognizione. (consid. 2.2)
Delimitazione tra questioni di fatto e di diritto in caso di valutazione dell'invaliditā in generale (consid. 3.1), per quanto concerne il danno alla salute, la capacitā di lavoro e l'esigibilitā (consid. 3.2) come pure dal profilo professionale (consid. 3.3). Caso di applicazione. (consid. 4)

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referenza

Articolo: Art. 132 cpv. 2 OG, art. 104 lett. a, art. 105 cpv. 2 OG