99 III 51
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Intestazione

99 III 51


11. Estratto della sentenza 13 dicembre 1973 nella causa Carminati

Regesto

Esecuzione contro un'eredità. Art. 49 e 65 cpv. 3 LEF.
L'ufficio che riceve una domanda d'esecuzione contro un'eredità deve accertarsi che questa non sia già stata liquidata d'ufficio e, in tal caso, rifiutarsi di dar corso alla domanda. Non è invece tenuto a direttamente assicurarsi se la divisione non sia in altro modo già avvenuta, ma quando la persona a cui è stato notificato il precetto lo afferma, esso e, in sede di reclamo, l'autorità di vigilanza devono tener conto delle prove al riguardo prodotte e. in assenza di prove, invitare l'interessato a produrle.

Considerandi da pagina 51

BGE 99 III 51 S. 51
I presupposti per potere escutere un'eredità sono stabiliti dalla LEF (art. 49 LEF). Certo che per decidere se tali presupposti sono adempiuti, occorre anzitutto accertare delle situazioni di diritto civile, a sapere cioè se la successione non sia già stata divisa, se non sia stata stipulata una indivisione, o se non sia stata ordinata la liquidazione d'ufficio. Ma questo non è l'unico caso in cui le autorità d'esecuzione debbono esprimersi su questioni attinenti al diritto civile. È cosi, ad esempio, quando, dovendo stabilire il salario pignorabile del marito (art. 93 LEF), l'ufficiale d'esecuzione esige la contribuzione della moglie agli oneri dell'economia coniugale (art. 242 e 246 CC). Nel caso dell'art. 49 LEF il potere decisorio dell'ufficio è anzi di minore
BGE 99 III 51 S. 52
portata: si tratta solo di stabilire se una determinata situazione di diritto è stata regolata. Trattasi quindi di una norma non di diritto materiale, ma di diritto esecutivo applicabile d'ufficio (RU 38 I 247/248) e invocabile nel procedimento davanti all'autorità di vigilanza (JÄGER, n. 1 all'art. 69; indirettamente anche RU 72 III 34/35, 87 III 74).
Ricevuta una domanda d'esecuzione contro un'eredità, l'ufficiale deve pertanto accertarsi se non sia stata effettuata una liquidazione d'ufficio (RU 72 III 34/35, 87 III 74) e in tal caso rifiutarsi di dar corso all'esecuzione (RU 87 III 74, 72 III 35), rispettivamente annullare l'esecuzione già notificata (RU 72 III 34/35.)
Non si può invece pretendere che, per ogni domanda di esecuzione diretta contro un'eredità, l'ufficiale provveda ad accertarsi d'ufficio che la divisione non sia già avvenuta. Se la domanda precisa l'eredità e il rappresentante o l'erede al quale il precetto deve essere notificato (art. 65 cpv. 3 LEF), l'ufficio provvederà a redigere il precetto e a farlo notificare. Ma quando la persona a cui fu notificato fa valere che l'eredità, essendo stata divisa, più non esiste, l'ufficio e, in sede di reclamo, l'autorità di vigilanza, devono perlomeno tener conto delle prove prodotte dal reclamante e, in assenza di tali prove, invitare questo ultimo a produrle.

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referenza

Articolo: Art. 49 e 65 cpv. 3 LEF, art. 242 e 246