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Regesto

Cessione di parti ereditarie (art. 635 cpv. 1 CC); diritto applicabile. La cessione a un coerede di una parte ereditaria devoluta soggiace allo statuto della successione (consid. 3 a).
Convenzione tra la Svizzera e la Francia sulla competenza di foro del 15 giugno 1869.
L'art. 5 cpv. 1 prima frase della convenzione con la Francia sul foro designa non solo il giudice competente per le azioni di diritto ereditario, ma pure il diritto applicabile (consid. 3 b).
La riserva del diritto del luogo ove sono situati gli immobili di cui all'art. 5 cpv. 1, seconda frase, della convenzione non si applica alla cessione di parti ereditarie, nemmeno nel caso in cui la successione comprenda solo degli immobili (consid. 3 d).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 635 cpv. 1 CC