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Regesto

Art. 29 CP. Termine per la querela.
1. Nel procedimento, nel quale secondo il diritto del Cantone Obvaldo vengono perseguiti i delitti contro l'onore, il termine per la querela è rispettato, quando questa nonchè l'atto di nonconciliazione rilasciato dal giudice di pace sono stati prodotti prima de la scadenza al tribunale cantonale (consid. 1).
2. La questione della validità di una querela penale, tempestivamente interposta presso un'autorità incompetente e tardivamente trasmessa all'autorità competente. dipende dal diritto cantonale (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 29 CP