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Regesto

1. In un negozio giuridico simulato o dissimulato un'obbligazione accessoria segue, di regola, per quanto concerne la sua validità tra le parti, le sorti dell'obbligazione principale a cui si riferisce (consid. 5).
2. Azione per atto illecito (consid. 2), per responsabilità precontrattuale (consid. 3), per arricchimento indebito (consid. 4), per responsabilità contrattuale (consid. 5).
3. L'azione diretta ad ottenere il rimborso d'un pagamento costituente un'obbligazione accessoria si prescrive nel termine previsto dall'art. 127 CO (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 127 CO