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Regesto

Autorizzazione di dissodare: LF dell'11 ottobre 1902/18 marzo 1971 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (LVPF) e relativa ordinanza d'esecuzione del 1o ottobre 1965/25 agosto 1971 (OVPF).
Nozione di bosco ai sensi dell'art. 31 LVPF e dell'art. 1 OVPF.
La presenza di vegetazione boschiva sviluppatasi spontaneamente su di un terreno che ne era precedentemente privo non attribuisce al medesimo la qualità di bosco, ove il proprietario abbia adottato le misure che da lui potessero ragionevolmente attendersi nelle circostanze concrete per impedire il processo d'inselvatichimento.

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referenza

Articolo: art. 31 LVPF, art. 1 OVPF