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Regesto

Garanzia della proprietà, art. 22ter CF. Diritto reale d'albergo (ehehaftes Tavernenrecht) nel cantone di Lucerna.
1. Il diritto reale d'albergo di cui beneficia una casa è inerente al fondo; non potendone essere avulso, esso non può essere riferito solamente ad una delle case edificate sul medesimo fondo (consid. 4).
2. Il diritto reale d'albergo è, nell'ordinamento lucernese, un diritto acquisito di natura privata ed è tutelato dalla garanzia della proprietà. Presupposti della sua soppressione (consid. 5).