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Regesto

Art. 6 cpv. LAI e 19 cpv. 1 lit. b della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla sicurezza sociale 25 febbraio 1964: Clausola d'assicurazione.
Trattandosi del diritto ad una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, sono da considerare affiliati all'assicurazione di rendita tedesca i cittadini germanici cui vennero accreditati in essa i periodi di contribuzione effettiva o periodi assimilati trascorsi immediatamente prima dell'evento assicurato giusta il diritto svizzero. - Importanza di ciò che il competente organismo germanico attesta.