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Regesto

Diritto dei coeredi ad una parte degli utili (art. 619 CC); diritto transitorio.
1. L'esistenza e il contenuto del diritto ad una parte degli utili sono retti dal diritto in vigore al momento in cui uno dei coeredi ha acquisito l'immobile (art. 1 e 15 tit. fin. CC; consid. 8 e 9).
2. Applicazione analogica dell'art. 619 CC, nel tenore datogli dall'art. 94 LSPA, quando il decuius, mentre era ancora in vita, ha venduto un immobile ad un presumibile erede per un prezzo inferiore al valore venale (cambiamento della giurisprudenza; consid. 10).
3. L'applicazione dell'art. 619 CC può essere esclusa da una disposizione d'ultima volontà? (consid.11).
4. Richiesta d'annotare a registro fondiario il diritto ad una parte degli utili (art. 963 cpv. 2 CC, art. 15 cpv. 3 RRF applicato per analogia); inizio del termine di 15 anni ai sensi dell'art. 619 CC nel tenore datogli dall'art. 94 LSPA; indicazione del valore di stima (consid. 12).

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referenza

Articolo: art. 619 CC, art. 94 LSPA, art. 1 e 15 tit. fin. CC, art. 963 cpv. 2 CC seguito...