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Regesto

Referendum finanziario.
1. Quando una costituzione cantonale lascia esplicitamente al legislatore il compito di determinare le decisioni del Gran Consiglio aventi una portata finanziaria che debbono essere sottoposte a referendum, il Tribunale federale entra in materia nell'esame della censura di violazione delle corrispondenti disposizioni legali (consid. 3b).
Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 4).
2. Nozione di "spesa" e di "investimento" (consid. 5).
La partecipazione dello Stato fino a un importo di 2,5 milioni di franchi all'impianto d'un ordinatore elettronico costituisce una spesa ai sensi del referendum finanziario del canton San Gallo (consid. 6 et 7).