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Regesto

Il divieto di procedimenti esecutivi tra coniugi (art. 173 cpv. 1 CC) vale pure in caso di separazione pronunciata dal giudice, e ciò anche qualora la separazione è durata più di tre anni e, secondo la legislazione del paese d'origine dei coniugi, non può essere convertita in divorzio giusta l'art. 148 CC (o le norme corrispondenti del diritto straniero).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 173 cpv. 1 CC, art. 148 CC