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Regesto

Art. 31 e 33 cpv. 2 CF; professione di farmacista.
1. L'art. 33 cpv. 2 CF non impedisce ai Cantoni di subordinare l'esercizio d'una professione liberale, oltre che al certificato di capacità, ad altri requisiti di polizia (consid. 2).
2. Per le restrizioni di polizia i Cantoni possono esigere una base legale formale (consid. 3 a).
3. La prescrizione secondo cui un "deposito di medicinali" può essere rifornito soltanto da una farmacia sita nel Cantone, contrasta con il principio della proporzionalità e pertanto con l'art. 31 CF (consid. b, 4).