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Regesto

Art. 74 CP.
La prescrizione di una pena privativa della libertà personale, la cui esecuzione è stata sospesa in virtù dell'art. 43 CP, comincia a decorrere dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata e non è sospesa mentre il condannato, già dedito alla dissolutezza o all'ozio, è educato al lavoro.

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referenza

Articolo: Art. 74 CP, art. 43 CP