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Regesto

Art. 59 cp. 1 CF.
Un credito garantito da un diritto reale può validamente essere fatto valere davanti al giudice del luogo in cui si trova l'oggetto del pegno quando il debitore contesta non solo l'esistenza del diritto di pegno o di ritenzione bensi anche l'importo del credito garantito, semprechè l'attore, facendo valere un diritto di pegno, non cerchi manifestamente di eludere l'applicazione dell'art. 59 cp. 1 CF.
Casi in cui il valore del credito supera quello del pegno.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 59 cp

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