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Regesto

Chèque, assegno bancario.
Un documento denominato dal sottoscrittore chèque, che non indica il luogo dell'emissione e allato del nome del traente non porta alcun nome di luogo, non è valevole come chèque (art. 1100, cifra 5, 1101, cp. 4 CO; consid. 2).
Conversione di atti giuridici. Uno chèque valevole dal lato formale è, di regola, valevole quale assegno bancario (consid. 3).
L'assegno in sè non conferisce all'assegnatario il diritto di regrosso di fronte all'assegnante, se l'assegnato rifiuta il pagamento (consid. 4).