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Regesto

Art. 24b cpv. 1 e 1ter LPT; art. 40 cpv. 1 OPT; esercizio di una buvette in uno chalet d'alpeggio che non assolve più una funzione agricola.
L'attività di estivazione alpestre può essere considerata quale azienda agricola ai sensi dell'art. 24b cpv. 1 LAT (consid. 2.2).
Lo chalet d'alpeggio litigioso non dispone di alcuna infrastruttura agricola e il bestiame in estivazione nei dintorni è permanentemente al pascolo; lo chalet non assolve quindi più una funzione agricola ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 OPT e di conseguenza non può essere considerato come un centro dell'azienda a uso temporaneo ai sensi dell'art. 24b cpv. 1ter LPT (consid. 2.3).
Le persone giuridiche, proprietarie di aziende agricole, possono ottenere un'autorizzazione per attività accessorie non agricole qualora le condizioni degli art. 24b LPT e 40 OPT siano adempiute: ciò non è il caso nella fattispecie (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 40 cpv. 1 OPT, art. 24b LPT