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Regesto

Art. 17 cpv. 1 LPGA; art. 21 cpv. 3 LAINF; momento dell'aumento, in via di revisione, della rendita in caso di ricadute e di postumi tardivi.
In caso di ricadute e di postumi tardivi, l'aumento, in via di revisione, della rendita deve avvenire - come nel caso di prima assegnazione della
rendita - al momento della conclusione della cura medica. Non vi è spazio per un'applicazione per analogia degli art. 88a cpv. 2 e 88bis cpv. 1 OAI (consid. 4.2).

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referenza

Articolo: Art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 21 cpv. 3 LAINF