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Regesto

Misure sostitutive (art. 237 CPP) volte a ridurre il rischio di commissione di un reato (art. 221 cpv. 2 CPP).
Il divieto di accedere a una determinata area e di avere contatti con determinate persone (art. 237 cpv. 2 lett. c e g CPP) puņ contrastare l'esistente rischio di commissione di un reato (art. 221 cpv. 2 CPP). Applicazione alla fattispecie in esame sulla base di una perizia psichiatrica, se del caso integrabile con altre misure sostitutive idonee e con l'impiego della sorveglianza elettronica (art. 237 cpv. 3 CPP; consid. 2.6).

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referenza

Articolo: art. 221 cpv. 2 CPP, art. 237 CPP, art. 237 cpv. 3 CPP