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Regesto

Art. 398 e 446 cpv. 2 CC; perizia quale condizione per l'istituzione di una curatela generale.
Una misura di protezione (in concreto una curatela generale) istituita a causa di una turba psichica o di una disabilità mentale deve fondarsi su una perizia, a meno che uno dei membri dell'autorità di protezione degli adulti disponga delle conoscenze necessarie (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 398 e 446 cpv. 2 CC