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Regesto

Ammissibilità di un ricorso in materia civile (art. 72 LTF); contestazione della graduatoria; inizio del termine per agire (art. 250 LEF).
Ammissibilità di un ricorso in materia civile diretto contro una decisione che statuisce su una contestazione della graduatoria (consid. 1).
Il creditore la cui insinuazione è stata rigettata nella graduatoria, ma che ha ricorso contro questo rigetto, e che intende rimettere in causa l'insinuazione di un terzo deve contestare, prima che sia stata definitivamente decisa la sua qualità di creditore e sotto pena di preclusione, l'insinuazione del terzo entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'art. 249 cpv. 2 LEF (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 72 LTF, art. 250 LEF, art. 249 cpv. 2 LEF