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Regesto

Revoca dell'effetto sospensivo a un ricorso interposto contro una decisione di emissione sperimentale di grano geneticamente modificato (art. 55 cpv. 2 PA); qualità e diritti di parte nella procedura amministrativa (art. 6 e art. 26 segg. PA).
Sono legittimate a impugnare la decisione incidentale tutte le persone che hanno presentato un ricorso al quale è stato revocato l'effetto sospensivo, indipendentemente dalla loro legittimazione nel merito (consid. 1.3).
Esame del quesito se siano dati "motivi convincenti" per la revoca dell'effetto sospensivo (consid. 3).
La decisione di rinvio del DATEC all'UFAFP costituisce una decisione di principio sul merito qualificabile quindi, dal profilo procedurale, come decisione finale? Ammissibilità di una decisione parziale secondo l'art. 19 cpv. 3 OEDAmb (consid. 4.2)?
Quando numerose persone possono essere toccate da una domanda di emissione occorre dare loro la possibilità di fare valere la qualità di parte e di ottenere una decisione su questo aspetto. La procedura secondo l'art. 18 OEDAmb non soddisfa queste esigenze (consid. 4.3).

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referenza

Articolo: art. 55 cpv. 2 PA, art. 19 cpv. 3 OEDAmb, art. 18 OEDAmb