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Regesto

Art. 2 cpv. 1 e 3 LFLP; art. 66 LPP; art. 82 CO: Eccezione di inadempienza contrattuale. L'istituto di previdenza tenuto a versare una prestazione d'uscita non puņ opporre all'assicurato l'eccezione dell'art. 82 CO in considerazione di contributi che il datore di lavoro non ha prelevato dal suo salario.
Art. 62, 120 segg. e 164 segg. CO; art. 39 cpv. 2 LPP: Compensazione e cessione di crediti in caso di omessa deduzione di contributi dal salario. Il credito - avente per oggetto contributi non dedotti dal salario, ceduto dal datore di lavoro all'istituto di previdenza e che quest'ultimo intende ora compensare con proprie prestazioni (art. 39 cpv. 2 LPP) - deve essere fondato secondo le regole relative alla restituzione e alla ripetizione dell'indebito (art. 62 segg. CO) se il datore di lavoro ha versato il salario senza prelevare i contributi.

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referenza

Articolo: art. 82 CO, art. 39 cpv. 2 LPP, Art. 2 cpv. 1 e 3 LFLP, art. 66 LPP