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Regesto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; ricorso contro una decisione incidentale secondo l'art. 80e lett. b n. 2 AIMP; legittimazione della banca a ricorrere secondo gli art. 80h lett. b AIMP e 9a lett. a OAIMP.
Una decisione incidentale č impugnabile separatamente quando sussista il rischio che l'Autoritā estera, mediante la presenza di suoi funzionari a misure di esecuzione, prenda conoscenza di fatti inerenti alla sfera segreta prima che sia stato deciso sulla concessione o sulla portata dell'assistenza (consid. 2.1).
Secondo gli art. 80h lett. b AIMP e 9a lett. a OAIMP, in vigore dal 1o febbraio 1997, la banca non č legittimata a ricorrere quando, non essendo toccata nelle sue attivitā dalle misure di assistenza, deve soltanto produrre documenti concernenti i conti di suoi clienti e rilasciare informazioni al riguardo per il tramite dei suoi impiegati (consid. 2.3-2.5).

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referenza

Articolo: art. 80h lett. b AIMP, art. 80e lett. b n. 2 AIMP