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Regesto

Assistenza internazionale in materia penale e procedura penale cantonale; consultazione dell'incarto; art. 80e AIMP.
La decisione relativa alla consultazione dell'incarto di una procedura penale cantonale dev'essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo, qualora questa decisione influenzi direttamente le sorti della domanda di assistenza strettamente connessa (consid. 2a).
Conversione del ricorso di diritto pubblico in ricorso di diritto amministrativo (consid. 2b-d). Nozione di danno irreparabile secondo l'art. 80e lett. b AIMP (consid. 2b).
In concreto, la procedura di assistenza e la procedura penale sono a tal punto strettamente connesse che la concessione illimitata del diritto di consultare l'incarto della procedura penale, secondo le norme del diritto cantonale, pregiudica la procedura di assistenza, in violazione dei principi fondamentali dell'AIMP (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 80e AIMP, art. 80e lett. b AIMP