127 I 60
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Regesto

Art. 5 cpv. 1, art. 9, 26, 49 cpv. 1 e art. 127 cpv. 1 Cost.; art. 69 cpv. 4 e art. 112 seg. Cost./BE; art. 106 LCStr; art. 61 della legge sulla polizia/BE; art. 25 e 27 cpv. 1 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche; rimborso delle spese d'intervento di un Comune in materia di polizia stradale; principio del perturbatore.
Portata del principio della separazione dei poteri e dell'esigenza della base legale per il prelievo di tributi comunali (consid. 2).
Significato del principio della legalità secondo la nuova Costituzione federale (consid. 3a); portata della garanzia della proprietà in materia di diritto tributario (consid. 3b).
Forza derogatoria del diritto federale: compatibilità di una regolamentazione cantonale (rispettivamente comunale) sulla ripartizione dei costi d'intervento di polizia in materia di traffico con il diritto federale della circolazione stradale (consid. 4).
Non è arbitrario, secondo il principio del perturbatore, obbligare un proprietario, che, in base a un contratto di locazione, mette a disposizione il proprio immobile per uno scopo non conforme alla zona, a rimborsare parzialmente le spese per l'intervento in materia di circolazione, resosi necessario (consid. 5).
Portata della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche laddove l'utilizzazione non conforme alla zona concerne l'esercizio di un'ambasciata (consid. 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 127 cpv. 1 Cost., art. 106 LCStr