126 III 309
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 421 n. 2, 955 cpv. 1 e 965 cpv. 1 CC; necessità dell'autorizzazione dell'autorità tutoria; responsabilità per la tenuta del registro fondiario.
La posposizione a un diritto di pegno immobiliare di un diritto d'abitazione costituito in favore di un tutelato necessita del consenso dell'autorità tutoria conformemente all'art. 421 n. 2 CC (consid. 2).
Dovere d'esame dell'ufficiale del registro fondiario adito con una richiesta di iscrizione emanata da un tutore (consid. 3).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 421 n. 2 CC