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Regesto

Obbligo di riduzione secondo l'art. 527 n. 1 CC.
Una riduzione giusta l'art. 527 n. 1 CC presuppone una liberalità tra vivi ai sensi dell'art. 626 cpv. 2 CC, che lede la porzione legittima di un erede. Mantenimento della giurisprudenza che richiede l'esistenza di una volontà del testatore di effettuare una liberalità (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 527 n. 1 CC, art. 626 cpv. 2 CC