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Regesto

Legge sull'esercizio dei diritti politici del Cantone Ticino: contributi di terzi al finanziamento della campagna elettorale di candidati alle elezioni cantonali; libertà di voto e di elezione; principio delle pari opportunità; art. 4 Cost.
Libertà di voto e di elezione, principio dell'uguaglianza e divieto di discriminazione (consid. 2a). Intervento di terzi nell'ambito di votazioni ed elezioni: riassunto della giurisprudenza e della dottrina (consid. 2b). Ammissibilità di principio di limitazioni relative al finanziamento delle campagne elettorali? Questione lasciata indecisa in concreto (consid. 2c).
La norma della legge sull'esercizio dei diritti politici del Cantone Ticino che prevede un limite di fr. 50'000.- al finanziamento da parte di terzi di un candidato alle elezioni cantonali viola sia il principio delle pari opportunità, sia il principio della proporzionalità (consid. 3a-b). Il quesito di sapere se la pena prevista in caso di mancato rispetto della norma litigiosa sia idonea a ripristinare l'indipendenza del candidato può rimanere irrisolto (consid. 3c).

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referenza

Articolo: art. 4 Cost.