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Regesto

Art. 305bis CP; riciclaggio di denaro, semplice versamento.
Il riciclaggio di denaro permette di sottrarre all'autorità penale il provento di un crimine. Parimenti sono punibili gli atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali. Ciò che è sanzionato è l'atto di sottrazione in sé, indipendentemente dal suo risultato pratico (consid. 2).
L'autore di un traffico può riciclarne il prodotto (conferma della giurisprudenza; consid. 3).
Un semplice versamento su un conto bancario personale, aperto nel luogo del domicilio e che serve agli abituali pagamenti privati, non può oggettivamente costituire un atto di riciclaggio di denaro (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 305bis CP