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Regesto

Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC: reddito della sostanza cui si è rinunciato.
La sostanza cui l'assicurato ha rinunciato (in casu: concessione d'un anticipo ereditario) è reputata produttiva di un reddito, il quale deve pure essere computato nel calcolo del reddito determinante. È irrilevante che si tratti di beni di rendimento scarso o nullo, poiché i donatori avrebbero anche potuto alienarli al loro valore venale e ottenere in tal modo un reddito dal prodotto della vendita.