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Regesto

Art. 730 cpv. 1 CC e art. 2 CC; art. 27 cpv. 2 CC; ammissibilità di una servitù che limita l'attività industriale.
In virtù dell'art. 730 cpv. 1 CC, una servitù negativa è ammissibile solamente se l'attività ch'essa vieta determina in maniera percettibile dall'esterno lo stato fisico del fondo serviente, il suo aspetto esteriore oppure il suo carattere economico o sociale (consid. 2c/aa e bb). Secondo questo principio risulta valida una servitù mediante la quale si stabilisce che sul fondo serviente può essere esercitata solamente un'impresa di carpenteria - ad esclusione di ogni altra attività industriale (consid. 2c/cc).
Una servitù che vieta ogni sfruttamento del fondo diverso da quello - unico - stabilito con la servitù, viola il principio della limitazione dell'onere sgorgante dall'art. 730 cpv. 1 CC (consid. 3a). In concreto, la servitù lascia tuttavia sussistere importanti possibilità di utilizzazione del fondo serviente, oltre all'esercizio di un'impresa di carpenteria; essa non viola pertanto né l'art. 730 cpv. 1 CC, né l'art. 730 cpv. 2 CC, atteso che non istituisce un'obbligo principale a fare qualche cosa (consid. 3b).
Il proprietario del fondo dominante deve avere un interesse ragionevole alla costituzione della servitù (consid. 4a), non è per contro necessario che tale interesse sia giuridicamente protetto (consid. 4b).
Una restrizione contrattuale della libertà economica è eccessiva ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 CC solamente se espone la parte che assume l'obbligazione all'arbitrio dell'altra parte contraente, se sopprime la sua libertà economica o la limita in misura tale che le basi della sua esistenza economica sono messe in pericolo (consid. 5).

contenuto

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referenza

Articolo: Art. 730 cpv. 1 CC, art. 27 cpv. 2 CC, art. 2 CC, art. 730 cpv. 2 CC