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Regesto

Art. 1, art. 16 O IX LAMI, art. 1 cpv. 2 lett. a, art. 4, 45 cpv. 2 lett. g PA, art. 79 PC, art. 43 LEF.
- L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) quale autorità di primo grado e il Dipartimento federale dell'interno quale istanza di ricorso ai sensi della PA nel settore dell'assicurazione sociale contro le malattie sono competenti a emanare provvedimenti d'urgenza già in fase della procedura innanzi all'organo di conciliazione nominato dal Concordato delle casse malati.
- Il principio dell'economia processuale giustifica che lo stesso Dipartimento abbia in casu provveduto all'evasione materiale della domanda di provvedimenti d'urgenza, dal momento che l'UFAS a torto non era entrato nel merito della medesima.
- Pregiudizio irreparabile negato per quel che concerne la richiesta garanzia di eventuali pretese di restituzione dalla compensazione dei rischi.

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referenza

Articolo: art. 16 O IX LAMI, art. 79 PC, art. 43 LEF