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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU, art. 16 cpv. 2 e 3 LCS, art. 98a OG; revoca della licenza di condurre, garanzia di un tribunale indipendente ed imparziale, pubblicità della procedura.
Ove sia pronunciata la revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento, l'interessato ha diritto al controllo giudiziario e ad un'udienza pubblica orale (consid. 2a). Nella fattispecie, violazione di tali principi (consid. 2b).
Ingiunzione al Cantone Ticino di mettere a disposizione della ricorrente un tribunale, dinanzi al quale possa essere effettuata l'udienza pubblica richiesta (consid. 2c).

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referenza

Articolo: Art. 6 n. 1 CEDU, art. 98a OG