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Regesto

Art. 85 lett. a OG, garanzia della libertà di voto e di elezione nelle Landsgemeinde.
Principi del diritto di voto ed elettorale garantiti dal diritto federale (consid. 3).
Particolarità del sistema di democrazia diretta delle Landsgemeinde (consid. 4).
Riconoscimento della Landsgemeinde come istituzione del diritto cantonale (consid. 5b).
Controllo a titolo pregiudiziale della costituzione cantonale (consid. 5c)?
Nonostante determinate insufficienze inerenti al sistema, l'indire uno scrutinio per Landsgemeinde non viola la libertà di voto (consid. 5c).

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referenza

Articolo: Art. 85 lett. a OG