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Regesto

Art. 260 LEF; cessione di un credito dopo la chiusura del fallimento.
Dopo la chiusura della procedura di fallimento, una cessione ai sensi dell'art. 260 LEF puņ unicamente aver luogo nei limiti previsti dall'art. 269 LEF.

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referenza

Articolo: Art. 260 LEF, art. 269 LEF