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Regesto

Art. 161 n. 2 CP; beneficiario di un'indiscrezione.
1. Il beneficiario dell'indiscrezione è punibile soltanto se abbia ricevuto, da parte di un iniziato, comunicazione di un fatto la cui conoscenza è riservata ai soli iniziati. Non occorre che l'autore dell'indiscrezione sia punito per abuso di informazioni privilegiate (consid. 3a).
2. Non è punibile ai sensi dell'art. 161 n. 2 CP:
a) chi ottiene conoscenza del fatto confidenziale casualmente o ha tratto deduzioni pertinenti da comunicazioni anodine o da semplici allusioni (consid. 3a);
b) chi ha tratto deduzioni pertinenti da informazioni fornite da persone che non appartengono alla cerchia degli iniziati ma che si sono fondate sull'analisi dell'evoluzione della borsa (consid. 3b).

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referenza

Articolo: Art. 161 n. 2 CP