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Regesto

Art. 15 cpv. 1 e 2 LAINF, art. 22 cpv. 4, terza frase, e art. 24 cpv. 2 OAINF: Guadagno assicurato per la determinazione delle rendite degli stagionali.
In applicazione dell'art. 24 cpv. 2 OAINF, quando cioè il diritto a rendita sorge cinque anni dopo l'infortunio, resta riservata la limitazione, nel caso del lavoratore stagionale, della conversione del salario alla durata normale dell'attività stagionale, secondo l'art. 22 cpv. 4, terza frase, OAINF.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 24 cpv. 2 OAINF, Art. 15 cpv. 1 e 2 LAINF