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Regesto

Art. 5 cpv. 1 PA, art. 97 cpv. 1 e 128 OG: Ricorso contro una decisione di rinvio. Il giudizio mediante il quale un tribunale cantonale rinvia la causa a un'istituzione di previdenza per istruzione e "decisione" è una decisione finale, anche se l'autorità cantonale dichiara di differire la causa "sine die" fino a comunicazione della "decisione" dell'istituzione (consid. 1).
Art. 114 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 132 OG: Rinvio all'autorità inferiore. I considerandi di diritto con i quali il Tribunale federale delle assicurazioni motiva il rinvio di una vertenza all'autorità inferiore la vincolano. In caso, rinvio perché si ordini una perizia (consid. 2).
Art. 114 cpv. 2 OG e art. 73 LPP: Esecuzione di un'istruttoria complementare. Il giudice non può rinviare la causa all'istituzione di previdenza (applicazione della giurisprudenza in DTF 115 V 239; consid. 2).

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referenza

DTF: 115 V 239

Articolo: Art. 114 cpv. 2 OG, Art. 5 cpv. 1 PA, art. 97 cpv. 1 e 128 OG, art. 132 OG seguito...