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Regesto

Art. 229 cpv. 3 LEF; diritto del fallito al mantenimento.
Tale disposizione di legge non comporta alcun diritto all'alloggio gratuito; l'amministrazione del fallimento determina le condizioni alle quali la famiglia del fallito puņ rimanere nell'abitazione (consid. 1).
Art. 213 cpv. 1 LEF; compensazione.
La moglie separata del fallito non puņ compensare la pigione richiestale dall'amministrazione del fallimento con una sua pretesa di un contributo di mantenimento o dell'alloggio gratuito, da lei fatta valere in base a una convenzione di separazione (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 229 cpv. 3 LEF, Art. 213 cpv. 1 LEF