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Regesto

Art. 8 CEDU; permesso di dimora per il marito straniero di una cittadina svizzera.
Il Tribunale federale esamina liberamente se l'ingerenza nella vita familiare dello straniero sia proporzionata; delimitazione rispetto all'esame dell'adeguatezza ai sensi dell'art. 104 lett. c OG, escluso nella fattispecie (consid. 2).
Questione se la partenza dalla Svizzera possa essere pretesa dal membro della famiglia che ha diritto di risiedervi; distinzione rispetto alla ponderazione degli interessi secondo l'art. 8 cpv. 2 CEDU (consid. 3). Per l'esame di entrambe le questioni sono rilevanti il comportamento dello straniero prima del suo matrimonio con la donna che ha diritto di risiedere in Svizzera e le circostanze in cui è intervenuto tale matrimonio (consid. 3f).
Nel caso concreto, il cantone non ha acclarato sufficientemente le circostanze in cui è intervenuto il matrimonio, come pure il comportamento precedente dello straniero. Rinvio della causa all'autorità inferiore (consid. 4 e 5).

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referenza

Articolo: Art. 8 CEDU, art. 8 cpv. 2 CEDU