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Regesto

Art. 58 cpv. 1 Cost.; Art. 6 n. 1 CEDU.
1. Ove l'autorità cantonale di cassazione accolga un ricorso e rinvii la causa all'autorità inferiore, i membri del tribunale che hanno partecipato alla decisione annullata possono prendere parte al riesame della causa, senza che ciò costituisca, di per sé, un caso di partecipazione inammissibile a più fasi di uno stesso procedimento (consid. 2a).
2. Portata della dichiarazione di membri del tribunale, secondo cui essi non si ritengono esenti da prevenzione: solamente in base alle circostanze del caso concreto può essere determinato se tale dichiarazione giustifichi obiettivamente la diffidenza dell'imputato nei confronti del tribunale e basti a rendere fondato il sospetto di parzialità. Apparenza di prevenzione ammessa nella fattispecie (consid. 2c).

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Articolo: Art. 58 cpv. 1 Cost., Art. 6 n. 1 CEDU