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Regesto

Art. 117 CP; art. 227 n. 2 CP; violazione dell'obbligo di diligenza; causalità.
1. Distinzione tra azione e omissione (consid. 2).
2. Viola il dovere di diligenza a cui soggiace l'ingegnere civile che, malgrado i difetti constatati nell'armatura di acciaio di una soletta in cemento armato sospesa al di sopra di una piscina coperta (rottura di una staffa d'acciaio e apparizione di macchie brunastre su altre) e malgrado l'incertezza esistente circa l'origine di tali difetti, non predispone un'accurata perizia da parte di uno specialista (esperto in materia di acciai o di corrosione), né avverte le autorità competenti, ma, al contrario, conferma a queste ultime che gli elementi della sospensione sono stati controllati e che la costruzione si trova in buono stato (consid. 4).
3. Causalità. Anche nei reati per commissione basta che il comportamento dell'agente sia stato, con un alto grado di verosimiglianza, la causa prevedibile ed evitabile dell'evento (nella fattispecie, tra l'altro, la caduta della soletta e la morte di 12 persone) (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 117 CP, art. 227 n. 2 CP