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Regesto

Art. 1 e 12 n. 2 lett. a CEEstr; estradizione per l'esecuzione di una pena sospesa condizionalmente nello Stato richiedente.
L'estradizione può essere accordata anche in base ad un ordine di arresto destinato ad assicurare l'esecuzione di una pena in caso di revoca della sua sospensione condizionale ordinata nella sentenza straniera. In tale fattispecie, l'estradizione è accordata senza condizioni per quanto concerne l'esecuzione di tale ordine di arresto; invece, per quanto concerne l'esecuzione della pena, essa è accordata solo a condizione che la sospensione della stessa sia effettivamente revocata (consid. 3a/bb).

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Articolo: Art. 1 e 12 n. 2 lett. a CEEstr