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Regesto

Responsabilità dello Stato per l'attività medica ospedaliera.
1. Art. 19 cpv. 2 PC. Circostanze in cui va considerata come tardiva una richiesta tendente all'audizione del rappresentante legale di una parte e va negata una superperizia (consid. 1 e 3d).
2. Art. 61 CO e §§ 6 segg. della legge zurighese del 14 settembre 1969 sulla responsabilità. Natura giuridica del trattamento dei pazienti in un ospedale pubblico; conseguenze secondo il diritto cantonale (consid. 2a). Esigenze relative al dovere di diligenza del medico; presupposti della responsabilità, effetti sull'onere della prova (consid. 2b).
3. L'informazione e il consenso del paziente non devono essere specialmente provati ove quest'ultimo, o il suo rappresentante legale, debba già, a causa delle sue precedenti conoscenze, essere al corrente di tutti i rischi di un'operazione difficile (consid. 3a).
4. Va apprezzato dal punto di vista del chirurgo quali misure debbano da lui essere adottate in una situazione d'urgenza. Se egli ha buoni motivi per scegliere una determinata misura, non gli può essere rimproverato che essa non abbia avuto successo ed abbia dovuto essere rapidamente sostituita da altra (consid. 3b e c).

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referenza

Articolo: Art. 19 cpv. 2 PC, Art. 61 CO

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