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Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU; controllo giudiziario delle decisioni concernenti l'autorizzazione di espropriare. Potere d'esame.
I requisiti posti dall'art. 6 n. 1 CEDU sono adempiuti se il giudice puņ riesaminare liberamente i fatti e l'applicazione del diritto. Un controllo dell'adeguatezza non č richiesto nel quadro della giurisdizione amministrativa.

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referenza

Articolo: Art. 6 n. 1 CEDU