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Regesto

Espropriazione materiale; legge vodese del 12 febbraio 1979 sul piano di protezione di Lavaux; non attribuzione alla zona edificabile di fondi nella regione di Lavaux.
La legge vodese fondata sull'art. 6bis cost. VD ha scopi e principi di pianificazione del territorio che corrispondono a quelli menzionati negli art. 1 e 3 LPT. Le zone viticole delimitate in applicazione di tale legge cantonale stabiliscono il contenuto della proprietà fondiaria e non danno, in linea di principio, diritto a indennità se non comportano il declassamento di un terreno edificabile incluso in una zona edificabile ai sensi della legge sulla pianificazione del territorio. Ciò non è il caso nella fattispecie. Il fatto di non attribuire i fondi a una zona edificabile può dar luogo a indennità solo in presenza di circostanze particolari, tali da giustificare la loro attribuzione; queste circostanze non sono date nel caso concreto.

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referenza

Articolo: art. 6bis cost., art. 1 e 3 LPT