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Regesto

Ricusazione di giudici e di funzionari; art. 23 OG, art. 4 e 58 cpv. 1 Cost.
- Un giudice non può essere ricusato per il semplice motivo che, in un procedimento anteriore, ha deciso a sfavore dell'attuale ricorrente (consid. 1).
- Chi è toccato da una decisione di un tribunale o di un'autorità amministrativa ha diritto di conoscere il nome delle persone che hanno partecipato alla decisione (consid. 3b).
- È contrario alla buona fede attendere la procedura di ricorso per chiedere la ricusazione di un giudice o di un funzionario laddove il motivo di ricusazione già era noto in precedenza (consid. 3e).

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Articolo: art. 23 OG, art. 4 e 58 cpv. 1 Cost.