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Regesto

Art. 24 cpv. 2 LAINF.
- La disposizione dell'art. 24 cpv. 2 LAINF secondo la quale l'indennità per menomazione dell'integrità è determinata simultaneamente alla rendita di invalidità suppone che i presupposti per l'erogazione di ognuna delle prestazioni siano adempiuti nello stesso momento.
- Se, eccezionalmente, l'indennità per menomazione dell'integrità non può essere erogata che più tardi perché al momento della determinazione della rendita non è possibile pronunciare con certezza al riguardo, l'assicurato può pretendere un interesse compensatorio del 5% per tutto il tempo durante il quale la decisione è differita.

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referenza

Articolo: Art. 24 cpv. 2 LAINF