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Regesto

Art. 4 Cost.; consultazione degli atti.
1. Diritto a consultare gli atti secondo le norme cantonali e secondo l'art. 4 Cost.; cognizione del Tribunale federale (consid. 2).
2. L'art. 4 Cost. garantisce il diritto di consultare gli atti anche fuori di un procedimento pendente, sempreché il richiedente faccia valere un interesse degno di protezione e nessun interesse pubblico o privato esiga che gli atti siano mantenuti segreti (consid. 4a).
3. Nella fattispecie risulta dalla ponderazione degli interessi che deve prevalere l'interesse degno di protezione del ricorrente a poter consultare, negli atti della polizia le iscrizioni che lo concernono personalmente. Tale interesse deriva non soltanto dal diritto di essere informato, ma altresì dalla stretta relazione esistente tra le iscrizioni effettuate e l'esercizio della libertà personale, come pure dalla necessità di poter chiedere, se del caso, la rettifica di dette iscrizioni. L'onere supplementare che l'esercizio di questo diritto comporta per l'amministrazione e l'interesse pubblico a che le informazioni della polizia siano, in modo generale, mantenute segrete non giustificano il diniego della consultazione richiesta (consid. 4b-4e).

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Articolo: Art. 4 Cost.