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Regesto

Art. 57 cpv. 8 lett. a LCit. Domanda di riconoscimento della cittadinanza svizzera, presentata dal figlio di una madre che ha perduto la cittadinanza svizzera in seguito a matrimonio e non è stata reintegrata.
1. La disposizione transitoria dell'art. 57 cpv. 8 lett. a LCit va intesa in relazione con il nuovo art. 1 cpv. lett. a LCit: al momento della nascita, la madre dev'essere cittadina svizzera e i genitori devono essere in tale momento uniti in matrimonio (consid. 2b).
2. Il figlio nato fuori del matrimonio, che aveva acquistato la cittadinanza svizzera per filiazione materna e che, riconosciuto dal padre straniero, è divenuto straniero, va assimilato ai figli comuni dei due coniugi e trattato come se fosse stato straniero dalla nascita (consid. 2c).
3. L'art. 57 cpv. 8 lett. a LCit non precisa a quale momento la madre dev'essere svizzera; tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che non è sufficiente che la madre sia stata svizzera al momento della nascita del figlio: occorre che essa possieda la cittadinanza svizzera al momento della decisione, o che sia premorta come svizzera; se ha perduto la cittadinanza svizzera in seguito a matrimonio, essa dev'essere stata reintegrata (consid. 3, 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 57 cpv. 8 lett. a LCit

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